Acqua destinata al consumo umano

Con il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 è stata introdotta una nuova disciplina in tema di controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

La nuova disciplina ribadisce gli obblighi, già previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2001, di effettuare rigorosi controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone "salubrità e pulizia", provvedendo a rivedere i parametri e i valori parametrici di rilevanza sanitaria.

Viene anche introdotto l’obbligo di effettuare la valutazione e gestione del rischio, ritenuto più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque, anche sotto il profilo dei costi.

I parametri previsti nelle specifiche tabelle (allegato I, parti A e B) devono essere rispettati dal gestore del servizio idrico integrato, definito «gestore idro-potabile», fino al «punto di consegna», e cioè fino al contatore.

Dal punto di consegna al punto d'uso dell'acqua (ad esempio il rubinetto) la responsabilità di assicurare che l’acqua mantenga tali valori di riferimento ricade sul «gestore della distribuzione idrica interna», e cioè sul proprietario, titolare, amministratore, direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua.

Vien quindi ribadita la responsabilità per i titolari di edifici e strutture che forniscono acqua, già prevista dal decreto legislativo n. 31 del 2001, di mantenere la qualità dell’acqua (assicurata dal gestore del servizio idrico fino al contatore) dal contatore al rubinetto.

Il gestore della distribuzione idrica interna che non assicura il mantenimento dei valori di parametro, rispettati nel punto di consegna, nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato (la sanzione prevista dal decreto previgente variava da 5164 a 30987 euro).

Rispetto alla precedente disciplina, però, per alcuni edifici e locali definiti «prioritari», sono previsti specifici obblighi. Rientrano tra gli edifici e locali definiti «prioritari», per quanto di diretto interesse, le strutture ricettive alberghiere, i locali di ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali, i campeggi, le palestre, i centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), e le altre strutture ad uso collettivo (es. stabilimenti balneari).

Entro il 12 gennaio 2029 (articolo 6 comma 8), per gli edifici e i locali prioritari, i gestori della distribuzione idrica interna (cosiddetti GDI, e cioè, ad esempio, il responsabile della struttura ricettiva o un suo delegato) devono effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.

La valutazione e gestione del rischio si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.

Nei casi di non conformità ai punti d'uso nei locali degli edifici prioritari, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, si applicano le misure correttive previste dall'articolo 15.

L'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative, provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

18/01/2024