L’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, interamente gestito dall’Agenzia Entrate ai soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, compresi anche gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono invece esclusi dal contributo:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) o i soggetti lavoratori dipendenti o professionisti iscritti professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
L’ammontare del contributo e determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale varia per tre classi di contribuenti individuate in base ai ricavi o ai compensi 2019.
È comunque riconosciuto ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni richieste, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
12/06/2020