Immobili da costruire: Caratteristiche della polizza di assicurazione decennale e relativo modello standard

E’ stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 luglio 2022, n. 154 “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122”, che si allega alla presente circolare, unitamente all’«Allegato A - Schema» tipo della polizza indennitaria.

Dopo il “Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122”, recato dal decreto del Ministero della Giustizia 6 giugno 2022, n. 125, il competente Ministero ha ulteriormente regolamentato un altro fondamentale principio di tutela introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 122/2005 e s.m.i. per gli acquirenti di immobili da costruire.

Con il D.M. n. 154/2022 si afferma, pertanto, l’obbligatorietà, da parte del costruttore, ai

sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 122/2005, di contrarre e di consegnare 1

all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può

essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente stipulata in conformità allo schema tipo di cui all’«Allegato A» al decreto, che, unitamente allo stesso, si allega alla presente per ogni opportuna necessità informativa.

Le clausole previste nel modello standard di cui all’«Allegato A - Schema Tipo» costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.

Viene, altresì, previsto che, tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all’art. 1669 c.c. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005, pur restando salvo il diritto dell’acquirente di agire in giudizio contro il costruttore per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall’indennizzo a causa del limite della somma assicurata e per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.

Inoltre, il costruttore/contraente e l’assicuratore devono compilare e sottoscrivere la scheda

tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica», nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’«Allegato C - Attestazione di conformità», al decreto in commento.

All’atto del rogito il costruttore presenta copia della polizza e copia dell’«Attestazione di Conformità», che sarà rilasciato dall’Assicuratore al notaio che ne faccia richiesta.

Le suddette disposizioni si applicano alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente al 5 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.M. n. 154/2022, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai suddetti requisiti, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

16/11/2022