Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021
Con comunicato stampa pubblicato nel pomeriggio di oggi sul sito della Presidenza del Consiglio si rendono note le nuove disposizioni contenute nel DPCM approvato oggi 7 ottobre 2020.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Il decreto proroga, al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.
Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente Conte successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020.
Nel nuovo decreto si introduce:
- l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.
Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale) i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati:
- nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
- nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
- e in tutti i luoghi all’aperto.
Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.
Inoltre, l’uso della mascherina NON sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale
Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.
Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.
È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.
7/10/2020