Il Decreto Rilancio, modificando notevolmente la disciplina del credito di imposta per botteghe e negozi introdotta dall'art. 65 D.L. 17.03.2020 n. 18, concede tra l'altro agli esercenti attività di impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020(aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale), alle seguenti condizioni:
- il beneficiario del credito non deve aver avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020, salvo il caso delle strutture alberghiere e agrituristiche per le quali il fatturato è irrilevante;
- l'immobile deve essere ad uso non abitativoe destinato ad attività commerciale, industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo;
- si deve essere verificata una diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Dato che si richiede un confronto con il fatturato dei corrispondenti mesi del 2019, il credito di imposta in oggetto non spetta a chi ha iniziato l'attività a partire dal 1.06.2019, che proprio in virtù della “giovinezza” dell'attività paradossalmente ne avrebbe più bisogno; ciò è confermato dal fatto che non è espressamente prevista la spettanza incondizionata a chi ha iniziato l'attività nel 2019, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina del contributo a fondo perduto per calo di fatturato di cui all'art. 25 del “Decreto Rilancio”.
In presenza delle condizioni viste, il credito di imposta spetta nella misura del 30% del canone dovuto per la mensilità anche nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, purché comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle stesse attività di cui sopra.
Per il mese di marzo 2020, il credito di imposta in esame non è cumulabilecon quello per botteghe e negozi di cui all'art. 65 D.L. 17.03.2020 n. 18.
Il credito di imposta in oggetto:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 per i canoni dei mesi agevolabili, quindi spetta anche in caso di pagamento parziale, nella misura del suo 60% o 30%;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa, oppure in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997;
- può essere ceduto al locatore o concedente, a titolo di pagamento del canone, o ad altri soggetti (tra cui istituti di credito e intermediari finanziari).
La compensazione è possibile solo dopo la corresponsione totale o parziale del canone del mese agevolabile e quindi, per evitare contestazioni, va preferibilmente effettuata non a partire dal giorno del pagamento, ma da quello successivo. Dal punto di vista operativo, la compensazione del credito va effettuata utilizzando il codice tributo “6920”, istituito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 6.06.2020, n. 14/E.
Nel caso di utilizzo diretto del locatario, il credito spettante e i relativi utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta nella quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta.
9/06/2020