Si ricorda che tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2023 è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese sostenute lo scorso anno per l’eventuale acquisto e installazione di sistemi per il miglioramento dell’acqua potabile, quali:
filtraggio
mineralizzazione
raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare
Su tali spese è previsto un credito d'imposta del 50%. Si tratta del c.d. bonus idrico, già istituito con la legge di bilancio 2021, e prorogato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) sino a tutto il 2023 (Cfr. art. 1 comma 713).
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per i privati e, in generale, i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
Come anticipato, l’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Una volta acceduti all’area riservata, il servizio si trova all’interno della sezione Servizi, nella categoria Agevolazioni, alla voce Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile. In alternativa, è possibile inviare la comunicazione dopo averla predisposta in un file conforme alle specifiche tecniche presenti nella scheda informativa.
Si ricorda, infine, che il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
7/02/2023